Esercizio abusivo della professione

Ultimo aggiornamento 18/11/2025
Attenzione: apre in una nuova finestra. Versione in pdfStampa

L’esercizio delle professioni intellettuali è regolato in Italia dall’art. 2229 del Codice Civile, secondo cui:

«La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.»

Per quanto riguarda la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che ha istituito l’Albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, articolato in due sezioni:

Possono esercitare le attività riservate soltanto i professionisti abilitati e regolarmente iscritti all’Albo presso l’Ordine territoriale di appartenenza.

Cosa si intende per esercizio abusivo della professione

L’esercizio abusivo si verifica ogniqualvolta un soggetto, senza titolo o senza iscrizione all’Albo, svolga attività che la legge riserva ai Commercialisti o agli Esperti Contabili, quali ad esempio:

  • la tenuta e revisione delle scritture contabili e la redazione dei bilanci per conto di terzi;
  • l’assistenza e rappresentanza tributaria dinanzi agli uffici finanziari o alle commissioni tributarie;
  • le consulenze fiscali, contabili o societarie svolte professionalmente e con continuità;
  • l’uso indebito del titolo professionale o la spendita di qualifiche che facciano intendere l’appartenenza all’Ordine.

L’esercizio abusivo della professione è un reato penale, previsto dall’art. 348 del Codice Penale, che dispone:

«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.»

La condanna comporta inoltre l’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata, se l’abusivo è iscritto ad un Ordine o Collegio.

Anche chi favorisce o agevola l’esercizio abusivo da parte di altri è punito con pena più severa (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro).

TUTELA DEL TITOLO PROFESSIONALE

I titoli di Dottore Commercialista, Ragioniere Commercialista ed Esperto Contabile sono protetti per legge e possono essere utilizzati solo dai soggetti iscritti all’Albo.

Chiunque venga a conoscenza di situazioni riconducibili a presunto esercizio abusivo della professione può trasmettere una segnalazione all’Ordine, allegando tutte le informazioni utili alla verifica dei fatti.

Contatti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

070/285347 – dal lunedì al venerdì, ore 9:00-11:30